Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 66

Iscrizione nel registro

In vigore dal 27 mag 1983
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando: 1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa; 2) sede dell'impresa; 3) ubicazione dell'impianto di pesca; 4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca; 5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca; 6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dello impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore; 7) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219. 8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare; 9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-66

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