Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 69

Trasferimento di iscrizione

In vigore dal 9 ago 1969
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione. Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-69

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Trasferimento di iscrizione (Art. 69 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo