Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 69
Trasferimento di iscrizione
In vigore dal 9 ago 1969
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa.
L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione.
Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-69