Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 73

Prima iscrizione nel registro

In vigore dal 9 ago 1969
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorchè non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca. La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prima iscrizione nel registro (Art. 73 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo