Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 77

Validità del permesso

In vigore dal 9 ago 1969
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi o le categorie previsti dal presente regolamento. La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell' è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso. Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall' secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-77

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Validità del permesso (Art. 77 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo