Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 77
Validità del permesso
In vigore dal 9 ago 1969
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi o le categorie previsti dal presente regolamento.
La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell' è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.
Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall' secondo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-77