Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 79

Variazioni

In vigore dal 9 ago 1969
Le variazioni degli elementi indicati nell' debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-79

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Variazioni (Art. 79 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo