Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 79
Variazioni
In vigore dal 9 ago 1969
Le variazioni degli elementi indicati nell' debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-79