Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 78

Autorizzazione provvisoria

In vigore dal 9 ago 1969
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'. La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-78

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Autorizzazione provvisoria (Art. 78 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo