Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 78
Autorizzazione provvisoria
In vigore dal 9 ago 1969
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'.
La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-78