Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 76
Rilascio del permesso
In vigore dal 9 ago 1969
L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.
Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-76