Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 97

Disposizioni di carattere locale

In vigore dal 9 ago 1969
Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell', quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-97

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Disposizioni di carattere locale (Art. 97 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo