Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 97
Disposizioni di carattere locale
In vigore dal 9 ago 1969
Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali.
Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell', quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-97