Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 99

Pesca con sistemi speciali

In vigore dal 9 ago 1969
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-99

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