Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo III

Art. 94

Pesca a fini scientifici

In vigore dal 9 ago 1969
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-94

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Pesca a fini scientifici (Art. 94 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo