Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo III

Art. 89

Dimensione minima dei molluschi bivalvi

In vigore dal 25 ago 2016
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni: ostrica (Ostea sp.)....................cm. 6 mitilo (Mitilus sp.)....................cm. 5 ... tartufo di mare (Venus verrucosa).............cm. 2,5 cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.)......cm. 6 datteri di mare (Lithophaga Lithophaga)..........cm. 5

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10".
  • Il Decreto 16 luglio 1986 (in G.U. 28/07/1986, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "A parziale modifica dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile e' aumentata a cm 8. Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile e' stabilita in cm 2".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-89

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Dimensione minima dei molluschi bivalvi (Art. 89 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo