Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo III
Art. 86
Novellame
In vigore dal 9 ago 1969
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-86