Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo III
Art. 90
Misurazione delle dimensioni
In vigore dal 9 ago 1969
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-90