Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 85
Rilascio del primo permesso
In vigore dal 9 ago 1969
Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'.
Le navi prive del certificato prescritto dall', n. 2 sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-85