Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo III
Art. 87
Lunghezza minima dei pesci.
In vigore dal 30 giu 1987
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell', quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser s.p.p.)............................... cm 60
storione ladano (Huso Huso)............................... cm 100 anguilla (Anguilla Anguilla).............................cm 25
spigola (Dicentrarchus labrax)...........................cm 20
sgombro (Scomber s.p.p.)................................ cm 15
palamita (Sarda Sarda).................................... cm 25
tonno (Thunnus Thynnus)................................... cm 110
alalonga (Thunnus Alalunga)..............................cm 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus)......................... cm 30
pesce spada (Xiphias gladius)............................. cm 140 cefalo (Mugil sp.)....................................... cm 20
Cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum)..........cm 45
orata (Sparus auratus).................................... cm 20
go(Gobios ophiocephalus)..................................cm 12
passera pianuzza (Plalichtis fleus)....................... cm 15
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Note all'articolo
- Il Decreto Ministeriale 7 luglio 1980 (in G.U. 25/07/1980, n. 203) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale modifica del secondo comma dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, la lunghezza minima del tonno (Thunnus Thynnus) e' fissata in cm 70".
- Il Decreto 3 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, si considerano pesci allo stadio giovanile i seguenti esemplari aventi lunghezza inferiore a quella a fianco di ciascuno indicata: sogliola (Solea vulgaris) cm 15 nasello e merluzzo (Merluccius merluccius) cm 11 triglia (Mullus sp) cm 9".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-87