Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo III

Art. 91

Divieto di detenzione di organismi sotto misura

In vigore dal 14 mag 1983
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti . Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-91

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Divieto di detenzione di organismi sotto misura (Art. 91 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo