Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo III
Art. 91
Divieto di detenzione di organismi sotto misura
In vigore dal 14 mag 1983
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti .
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-91