Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo III

Art. 92

Limitazione per altre attività di pesca

In vigore dal 9 ago 1969
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura. Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
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Limitazione per altre attività di pesca (Art. 92 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo