Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo III
Art. 89
105 / 161Dimensione minima dei molluschi bivalvi
In vigore dal 25 ago 2016
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.)....................cm. 6
mitilo (Mitilus sp.)....................cm. 5
...
tartufo di mare (Venus verrucosa).............cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.)......cm. 6
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga)..........cm. 5
Note all'articolo
- Il Decreto 4 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10".
- Il Decreto 16 luglio 1986 (in G.U. 28/07/1986, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "A parziale modifica dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile e' aumentata a cm 8. Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile e' stabilita in cm 2".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-89