Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 98
Zone di tutela biologica
In vigore dal 9 ago 1969
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-98