Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 103

Reti consentite

In vigore dal 9 ago 1969
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purchè le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-103

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Reti consentite (Art. 103 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo