Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. III

Art. 108

Uso di fonti luminose

In vigore dal 9 ago 1969
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-108

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