Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. IV

Art. 109

Reti consentite

In vigore dal 9 ago 1969
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Reti consentite (Art. 109 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo