Art. 109 · Reti consentite
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. IV

Art. 109

120 / 161

Reti consentite

In vigore dal 9 ago 1969
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-109