Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. V

Art. 113

Reti di raccolta consentite

In vigore dal 9 ago 1969
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-113

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Reti di raccolta consentite (Art. 113 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo