Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. VI

Art. 118

Segnalazione delle tonnare

In vigore dal 9 ago 1969
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali: - di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia; - di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-118

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Segnalazione delle tonnare (Art. 118 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo