Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. VI
Art. 118
137 / 161Segnalazione delle tonnare
In vigore dal 9 ago 1969
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-118