Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 123
Denunzia di scoperta
In vigore dal 9 ago 1969
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell' della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-123