Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 123

Denunzia di scoperta

In vigore dal 9 ago 1969
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell' della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-123

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Denunzia di scoperta (Art. 123 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo