Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 126

Novellame per consumo

In vigore dal 7 gen 1978
Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-126

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Novellame per consumo (Art. 126 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo