Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. III
Art. 128
Esercizio della pesca subacquea professionale.
In vigore dal 27 mag 1983
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-128