Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. III

Art. 128

Esercizio della pesca subacquea professionale.

In vigore dal 27 mag 1983
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-128

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Esercizio della pesca subacquea professionale. (Art. 128 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo