Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. IV

Art. 132

Pesca dei crostacei

In vigore dal 9 ago 1969
La pesca dell'aragosta (Palimurus elephas-P. vulgaris) è vietata dal IV gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-132

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Pesca dei crostacei (Art. 132 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo