Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. IV
Art. 133
Pesca dei molluschi
In vigore dal 9 ago 1969
La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.
Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-133