Art. 133 · Pesca dei molluschi
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. IV

Art. 133

125 / 161

Pesca dei molluschi

In vigore dal 9 ago 1969
La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-133