Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. III
Art. 129
Limitazioni.
In vigore dal 27 mag 1983
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per: l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-129