Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. III
Art. 131
Limitazione di uso del fucile subacqueo
In vigore dal 9 ago 1969
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-131