Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo IV

Art. 137

Disciplina della pesca sportiva

In vigore dal 9 ago 1969
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-137

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Disciplina della pesca sportiva (Art. 137 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo