Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo IV
Art. 137
Disciplina della pesca sportiva
In vigore dal 9 ago 1969
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-137