Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo IV
Art. 142
Limitazione di cattura.
In vigore dal 27 mag 1983
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-142