Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo IV

Art. 143

Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.

In vigore dal 27 mag 1983
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-143

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Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva. (Art. 143 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo