Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo IV

Art. 145

Autorizzazione

In vigore dal 9 ago 1969
L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-145

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Autorizzazione (Art. 145 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo