Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo IV

Art. 140

Limitazioni d'uso degli attrezzi.

In vigore dal 27 mag 1983
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-140

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