Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo IV

Art. 144

Manifestazioni sportive

In vigore dal 27 mag 1983
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento. Le limitazioni previste dall' non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-144

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Manifestazioni sportive (Art. 144 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo