Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo IV
Art. 147
Istruttoria
In vigore dal 9 ago 1969
Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve chiedere il parere di uno degli Istituti indicati nell' del presente regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-147