Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo IV
Art. 151
Ispezioni
In vigore dal 9 ago 1969
L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-151