Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo IV

Art. 151

Ispezioni

In vigore dal 9 ago 1969
L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-151

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