Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo V
Art. 154
Personale civile del Ministero della marina mercantile
In vigore dal 9 ago 1969
Ai sensi e agli effetti dell' della legge, il Ministro per la marina mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-154