Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo IV
Art. 149
Nuove autorizzazioni
In vigore dal 9 ago 1969
L'autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-149