Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo IV

Art. 150

Verifica

In vigore dal 9 ago 1969
Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di epurazione delle sostanze inquinanti. Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-150

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