Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo IV
Art. 142
147 / 161Limitazione di cattura.
In vigore dal 27 mag 1983
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-142