Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. VI

Art. 121

Mugginare

In vigore dal 9 ago 1969
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-121

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Mugginare (Art. 121 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo