Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 101

Pesche speciali

In vigore dal 9 ago 1969
Le disposizioni del presente capo si applicano anche allo esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-101

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Pesche speciali (Art. 101 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo