Art. 66 · Iscrizione nel registro
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 66

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Iscrizione nel registro

In vigore dal 27 mag 1983
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando: 1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa; 2) sede dell'impresa; 3) ubicazione dell'impianto di pesca; 4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca; 5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca; 6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dello impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore; 7) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219. 8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare; 9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-66