Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 66
24 / 161Iscrizione nel registro
In vigore dal 27 mag 1983
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;
2) sede dell'impresa;
3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dello impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
7) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219.
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-66