Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 31
Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.
In vigore dal 22 mag 1977
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo.
Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-31