Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 31

Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.

In vigore dal 22 mag 1977
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo. Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-31

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Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato. (Art. 31 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo